Il Ministero dell'Agricoltura ha fissato le regole per il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 193. L'aiuto copre parte dei maggiori costi del carburante sostenuti dalle imprese di pesca e acquacoltura.
Possono chiederlo le micro, piccole e medie imprese della pesca professionale e dell'acquacoltura che hanno i requisiti dell'articolo 4 del decreto-legge 33/2026. Forma giuridica e regime contabile non contano. Sono escluse le imprese in difficoltà, salvo le deroghe per micro e piccole, e quelle con ordini di recupero di aiuti illegittimi ancora pendenti.
Il contributo arriva fino al 10% della spesa, al netto dell'IVA, per gasolio e benzina comprati dal 1° giugno al 15 ottobre 2026. Contano solo i consumi per alimentare il peschereccio. Il tetto è di 50.000 euro per impresa e lo stanziamento complessivo è di 10 milioni. Se le richieste superano i fondi, la percentuale scende in proporzione per tutti.
La domanda si presenta solo online sulla piattaforma SIAN del Ministero, dalle 9 del 2 novembre alle 23:59 del 16 novembre 2026. Vanno allegati le fatture d'acquisto e un documento d'identità. L'aiuto rientra nel Quadro temporaneo europeo per la crisi in Medio Oriente e non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP.