In Friuli Venezia Giulia le imprese che operano nelle zone montane di svantaggio socio-economico B e C non pagano l'IRAP regionale. Dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2019 l'aliquota è azzerata. Prima era solo ridotta di 0,92 punti. La regola è nell'articolo 2 della legge regionale 1/2007.
Le zone B e C sono elencate nell'allegato A della delibera di Giunta 3303/2000. Dal 2019 lo sconto vale anche per i professionisti soggetti a IRAP, residenti e non residenti. Sono esclusi gli esercizi con apparecchi per il gioco lecito che rientrano nei casi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 1/2014.
Lo sconto è un aiuto de minimis. Il tetto generale è di 300.000 euro in tre anni, quello per il settore agricolo di 50.000 euro. Si contano anche gli aiuti ricevuti dalle imprese collegate (la cosiddetta impresa unica). Il controllo passa dal Registro nazionale degli aiuti di Stato: l'Agenzia delle Entrate registra l'aiuto nell'anno dopo la dichiarazione. Dal periodo d'imposta 2019 non serve più la dichiarazione sostitutiva.
La Regione è intervenuta con la circolare n. 3 dell'8 maggio 2026. La legge di bilancio 2026 e il decreto legge 21/2026 alzano di due punti l'aliquota base IRAP per alcuni contribuenti, tra cui banche, società finanziarie, assicurazioni e alcune attività indicate per codice ATECO. Per la Regione l'aliquota nelle zone montane resta zero. Per questi soggetti però l'aiuto vale di più e consuma prima il tetto de minimis. I codici aliquota sono stati rinumerati e vanno controllati sul sito del Dipartimento delle Finanze.