Il decreto sul concordato preventivo biennale (d.lgs. 13/2024) prevedeva due cause di esclusione per i professionisti. La prima riguarda chi lavora in proprio e fa parte anche di un'associazione professionale o di una società tra professionisti: può aderire solo se aderisce anche l'associazione. La seconda riguarda l'associazione stessa: può aderire solo se aderiscono tutti i soci che lavorano anche in proprio.
Il d.lgs. 148/2026 del 7 agosto ha cambiato queste regole a partire dal biennio 2026-2027. Le esclusioni valgono solo quando il professionista e l'associazione svolgono attività riconducibili allo stesso ISA, cioè allo stesso indice sintetico di affidabilità fiscale.
Nel caso esaminato dalla risposta 191/2026, un notaio partecipa a un'associazione di notai che si occupa solo delle vendite immobiliari delegate dal giudice. Il notaio applica l'ISA degli studi notarili. L'associazione applica l'ISA delle attività di supporto alle attività legali e notarili. Secondo l'Agenzia, il notaio può rinnovare l'adesione per il 2026-2027 anche se l'associazione non aderisce, a condizione che le due attività restino in ISA diversi.
Vale anche il caso opposto: con ISA diversi, l'associazione può aderire anche se non aderiscono tutti gli associati. Il parere non valuta gli altri requisiti di accesso né la correttezza dei codici ATECO e degli ISA usati. Per il biennio 2026-2027 l'Agenzia ha indicato come termine per l'adesione il 2 novembre.