Novità fiscali

Interessi pagati al Fisco: deducibili quelli da conciliazione giudiziale, non quelli da ravvedimento operoso (interpello 185/2026)

Con la risposta 185/2026 l'Agenzia delle Entrate distingue: gli interessi pagati in una conciliazione giudiziale si deducono dal reddito d'impresa, quelli versati con il ravvedimento operoso no.

Redazione PRESYDIA · 20 ottobre 2026

Il 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 185. Riguarda una società a cui era stata contestata una detrazione IVA non dovuta. Per un anno la società ha chiuso la lite con una conciliazione giudiziale; per gli anni successivi ha regolarizzato tutto con il ravvedimento operoso.

Sugli interessi pagati in conciliazione la risposta è favorevole. Secondo l'Agenzia hanno una funzione "compensativa" del ritardo nella riscossione e non seguono il regime del tributo a cui si riferiscono. Si deducono quindi ai fini IRES con le regole ordinarie del reddito d'impresa. Inoltre non rientrano nei limiti dell'articolo 96 del TUIR, perché non nascono da un finanziamento.

Per gli interessi del ravvedimento operoso la conclusione è opposta. L'Agenzia li considera interessi moratori, cioè un risarcimento per il ritardo nel pagamento, e quindi accessori all'imposta: ne seguono il trattamento fiscale. Nel caso esaminato sono indeducibili ai fini IRES. L'Agenzia richiama la Cassazione (ordinanza n. 28740/2022) e afferma che i precedenti chiarimenti su adesione e conciliazione (risposte 541/2022 e 172/2024) non si applicano al ravvedimento.

La risposta vale per il caso concreto descritto dall'istante. Indica però come l'Agenzia legge la deducibilità degli interessi pagati per chiudere una contestazione.

A chi interessa

Società e imprese soggette a IRES che hanno definito contestazioni fiscali con conciliazione giudiziale o ravvedimento operoso, e i loro consulenti.

Cosa fare

Se nel bilancio ci sono interessi pagati per chiudere contestazioni fiscali, separate quelli da conciliazione o adesione da quelli da ravvedimento operoso e verificate con il commercialista il trattamento in dichiarazione.

Informazioni di carattere generale aggiornate al 20 ottobre 2026: non costituiscono consulenza professionale. Prima di qualsiasi decisione verifica i testi ufficiali indicati nelle fonti o rivolgiti a un professionista.

Vuoi capire se e come riguarda la tua azienda?

Scrivici: ti rispondiamo con una prima valutazione, senza impegno.

Contattaci
Tutti gli approfondimenti