Novità fiscali

Dichiarazione IVA non presentata: ora l'Agenzia calcola l'imposta dalle fatture elettroniche

Con il provvedimento del 28 agosto 2026 e la risoluzione 34/E del 30 settembre 2026 parte la liquidazione automatica dell'IVA per chi non ha presentato la dichiarazione annuale.

Redazione PRESYDIA · 4 ottobre 2026

Chi non presenta la dichiarazione IVA annuale può ora ricevere direttamente il conto dall'Agenzia delle Entrate. La legge di bilancio 2026 (legge 199/2025) ha introdotto l'articolo 54-bis.1 nel decreto IVA. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 agosto 2026 (prot. 239129) ne ha fissato le regole operative.

Come funziona il calcolo. L'Agenzia ricostruisce l'IVA dovuta usando dati che ha già: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche (Lipe) e versamenti fatti. Non viene considerato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente. Una dichiarazione inviata del tutto priva dei dati sulle operazioni attive conta come non presentata.

Come arriva la comunicazione. L'esito viene inviato via PEC, all'indirizzo presente in INI-PEC o al domicilio digitale eventualmente scelto, oppure con raccomandata se la PEC non va a buon fine. Una copia, con l'elenco delle fatture e dei corrispettivi considerati, è nel Cassetto fiscale, sezione "L'Agenzia scrive".

Cosa si può fare entro 60 giorni. Si possono segnalare dati mancanti o sbagliati, oppure pagare. Chi paga entro 60 giorni ha la sanzione ridotta a un terzo. Il pagamento si fa con F24, senza poter compensare crediti. In mancanza, le somme vanno direttamente a ruolo.

I codici tributo. Con la risoluzione 34/E del 30 settembre 2026 l'Agenzia ha istituito il codice 9005 per pagare l'intero importo e i codici 95AA (imposta), 95BB (interessi) e 95CC (sanzioni) per chi versa solo una parte.

Cosa fare

Controllate la PEC registrata in INI-PEC e il Cassetto fiscale; se manca una dichiarazione IVA, verificate subito con il vostro consulente i dati di fatture e Lipe prima che arrivi la comunicazione.

Informazioni di carattere generale aggiornate al 4 ottobre 2026: non costituiscono consulenza professionale. Prima di qualsiasi decisione verifica i testi ufficiali indicati nelle fonti o rivolgiti a un professionista.

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