Novità fiscali

Batterie per un impianto fotovoltaico già in funzione: per l'Agenzia delle Entrate si paga l'IVA ordinaria, non quella al 10%

Con la risposta 181/2026 l'Agenzia delle Entrate esclude l'IVA al 10% per un sistema di accumulo aggiunto a un impianto fotovoltaico che già funziona. L'accumulatore immagazzina energia ma non la produce.

Redazione PRESYDIA · 17 ottobre 2026

Una società che produce energia da un impianto fotovoltaico già allacciato e in funzione voleva aggiungere un grande sistema di accumulo a batterie (BESS). Il sistema si sarebbe caricato in parte dall'impianto e in parte dalla rete, anche per operare sui mercati elettrici. Il fornitore voleva fatturare con l'IVA al 22%. La società chiedeva invece l'aliquota del 10% prevista per gli impianti fotovoltaici e per i beni forniti per costruirli.

Nella risposta n. 181 del 2026 l'Agenzia ricorda che l'elenco degli impianti con IVA ridotta è tassativo. L'aliquota del 10% riguarda i beni finiti usati per costruire un impianto nuovo, o per ampliarlo. Non riguarda le migliorie o le modifiche di un impianto esistente. Non basta che il bene sia utile o collegato all'impianto: deve servire a realizzarlo.

Per l'Agenzia l'accumulatore è collegato all'impianto ma tecnicamente distinto, perché serve a "immagazzinare" energia e non a produrla. L'impianto funzionava già senza batterie, e l'accumulatore non ne è un ampliamento. Quindi nel caso esaminato si applica l'IVA ordinaria.

La risposta vale per il caso concreto presentato. Chiarisce però come l'Agenzia legge l'agevolazione quando si aggiungono batterie a impianti già esistenti.

A chi interessa

Imprese che hanno impianti fotovoltaici e pensano di aggiungere batterie, installatori, fornitori di sistemi di accumulo e consulenti fiscali.

Cosa fare

Prima di acquistare un sistema di accumulo per un impianto già in funzione, verificate con il vostro consulente quale aliquota IVA applicherà il fornitore. Tenete conto di questa risposta anche nei preventivi e nei piani di investimento.

Informazioni di carattere generale aggiornate al 17 ottobre 2026: non costituiscono consulenza professionale. Prima di qualsiasi decisione verifica i testi ufficiali indicati nelle fonti o rivolgiti a un professionista.

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