Con la risposta a interpello n. 183, pubblicata il 15 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate risponde a due società agricole dello stesso gruppo che vogliono fondersi. L'incorporata aveva comprato terreni con due agevolazioni: quella per la piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009) e quella per i fondi rustici nei territori montani (articolo 9 del D.P.R. 601/1973).
In entrambi i casi l'agevolazione si perde in due situazioni: se i terreni vengono venduti volontariamente prima di cinque anni, oppure se nello stesso periodo si smette di coltivarli o di condurli direttamente.
Secondo l'Agenzia, la fusione non è una vendita. È una successione a titolo universale: l'incorporante prende il posto dell'incorporata in tutto il patrimonio. Per questo il passaggio dei terreni non fa scattare la decadenza.
L'incorporante però eredita anche i vincoli. Per il periodo che resta dei cinque anni non deve vendere i terreni e deve coltivarli davvero, mantenendo i requisiti richiesti. Darli in affitto o in godimento a un altro soggetto fa perdere l'agevolazione, anche se si tratta di una società dello stesso gruppo. Non basta avere i requisiti solo sulla carta.