Novità fiscali

Visto di conformità: la comunicazione dei professionisti passa al servizio online Vi.diCo.Web, dall'11 gennaio 2027 è l'unico canale

L'Agenzia delle Entrate ha attivato Vi.diCo.Web, il servizio per inviare online la comunicazione necessaria a rilasciare il visto di conformità. Dall'11 gennaio 2027 non si potrà più usare la PEC.

Redazione PRESYDIA · 8 ottobre 2026

Prima di apporre il visto di conformità, il professionista deve comunicarlo all'Agenzia delle Entrate. È la regola dell'articolo 21 del decreto ministeriale 164 del 1999. Con il provvedimento del Direttore del 22 settembre 2026, l'Agenzia ha creato un servizio online per questo invio: si chiama Vi.diCo.Web - Visto di conformità.

Si accede dall'area riservata del sito con SPID, CIE o CNS oppure, dove previsto, con le credenziali Entratel o Fisconline. Nel servizio il professionista inserisce le informazioni e le dichiarazioni richieste, i dati delle garanzie assicurative stipulate e quelli delle eventuali strutture di cui si serve per trasmettere le dichiarazioni. Allega poi i documenti previsti. La comunicazione va alla Direzione regionale competente in base al suo domicilio fiscale.

Dallo stesso servizio si inviano le integrazioni. Le variazioni di dati e documenti vanno comunicate entro trenta giorni da quando si verificano. Il servizio permette anche di seguire lo stato della pratica e di consultare le comunicazioni già inviate.

Con la notizia del 6 ottobre 2026 l'Agenzia ha annunciato che il servizio è attivo. Per ora la comunicazione si può ancora mandare via PEC, ma dall'11 gennaio 2027 si potrà trasmettere solo online.

A chi interessa

Commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti abilitati al visto di conformità. Interessa anche le imprese che chiedono il visto per compensare crediti d'imposta.

Cosa fare

Chi rilascia il visto di conformità o pensa di farlo provi da subito Vi.diCo.Web e controlli che dati, polizza e strutture comunicati siano aggiornati. Ogni variazione va segnalata entro 30 giorni.

Informazioni di carattere generale aggiornate al 8 ottobre 2026: non costituiscono consulenza professionale. Prima di qualsiasi decisione verifica i testi ufficiali indicati nelle fonti o rivolgiti a un professionista.

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